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STATUTO ORGANIZZAZIONE ITALIANA
SINDROME DI CHURG-STRAUSS
Art.
1
Costituzione, denominazione e sede |
| 1.
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E' costituita
con sede in TORINO - C.so Vittorio Emanuele II, 52 - l'associazione
di volontariato denominata ORGANIZZAZIONE ITALIANA
SINDROME DI CHURG-STRAUSS, di seguito
detta "O.I.S.C.S.".
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| 2.
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L'Associazione persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
non ha fini di lucro e gli eventuali utili, avanzi di gestione,
fondi e riserve debbono essere destinati interamente alla realizzazione
delle finalità istituzionali di cui al successivo art.2 e non
potranno in alcun modo essere distribuiti agli associati.
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| 3.
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La durata dell'Associazione
è a tempo indeterminato. |
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Art.
2
Scopi e attività |
| 1.
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L' O.I.S.C.S.
ispirandosi ai principi della solidarietà umana, svolge un'attività
di assistenza sociale e di sensibilizzazione dell'opinione
pubblica e delle istituzioni tesa migliorare l'informazione
e a stimolare la ricerca sulla patologia della Sindrome di
Churg-Strauss. L'Associazione non potrà svolgere attività
diverse da quelle menzionate al presente punto 1, fatte salve
le attività connesse.
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| 2.
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Per
la realizzazione dei propri scopi che hanno valenza collettiva,
l'Associazione si propone di agire:
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Nei
confronti degli organismi a cui compete il controllo della
sanità pubblica, perchè vengano attuati:
Una
migliore conoscenza e prevenzione della malattia, che è provocata
da un disordine del sistema immunitario per cause ancora in
gran parte sconosciute. La S.C.S. è una malattia ad andamento
cronico ed invalidante.
Il
riconoscimento della S.C.S. come malattia sociale
Opportune
provvidenze a favore dei malati come: agevolazioni ed esenzioni
economiche per la partecipazione alla spesa sanitaria nazionale,
essendo tale malattia per le sue caratteristiche di marcato
poliformismo, diagnosticabile e controllabile solo attraverso
una vasta gamma d’esami clinici e di laboratorio, con terapie
che comprendono spesso gruppi di farmaci diversi;
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b) nei confronti
degli organismi istituzionali (quali ad esempio Ospedali, Centri
di Ricerca): |
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La
diffusione di Centri per l'assistenza dei malati di S.C.S.,
proporzionalmente alle necessità della popolazione delle varie
regioni;
Favorire
la formazione e l'aggiornamento di personale sanitario qualificato
per una precoce diagnosi e più tempestiva terapia affinchè
la malattia non causi effetti invalidanti con conseguente
elevato costo sociale;
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c)
nei confronti delle persone affette dalla malattia: |
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Offrire
un’assistenza morale e psicologica che permette più
sicuri orientamenti per i problemi quotidiani e burocratici,
promuovere solidarietà fra i pazienti e rapporti
umani, nei momenti più difficili della malattia che
può provocare psicosi e depressioni;
Favorire
incontri fra malati e medici qualificati per un migliore
scambio di comunicazione e informazioni.
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| 3.
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Per lo svolgimento
delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente
delle prestazioni dei soci. Le suddette prestazioni non possono
essere retribuite, neanche da eventuali diretti beneficiari
. Agli aderenti sono solo rimborsate le spese vive sostenute,
previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti
dal Consiglio Direttivo. |
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Art.
3
Risorse
economiche |
| 1.
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| 2.
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Il fondo comune
costituito con le risorse di cui al comma precedente non può
essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione,
né all'atto del suo scioglimento.
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| 3.
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L'esercizio finanziario
dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio
ed il 31 Dicembre d’ogni anno. |
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Art.
4
Associati |
| 1.
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Il
numero degli associati è illimitato. |
| 2.
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Sono membri
dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone
fisiche che s’impegnino a contribuire alla realizzazione degli
scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
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Art.
5
Criteri
d’ammissione ed esclusione degli associati
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| 1.
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L'ammissione
a socio è subordinata alla presentazione d’apposita domanda
scritta da parte degli interessati. |
| 2.
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Sulla scheda
d’ammissione si pronuncia il Comitato direttivo; le eventuali
reiezioni devono essere motivate.
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| 3.
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Il Comitato direttivo
cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo
che gli stessi avranno versato la quota associativa.
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| 4.
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La qualità
di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
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| 5.
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Il recesso da parte
dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione
almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. |
| 6.
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L'esclusione dei soci è
deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo
per:
- Mancato versamento della
quota associativa per due anni consecutivi;
- Comportamento contrastante
con gli scopi dell'Associazione;
- Persistenti violazioni
degli obblighi statutari
|
| 7.
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In ogni caso, prima
di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto
ai soci gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo
facoltà di replica. |
| 8.
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Il socio receduto
o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative
versate. |
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Art.
7
Organi
dell'Associazione |
| 1.
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Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea
degli associati;
Il
Comitato direttivo;
Il
Presidente;
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| 2.
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Le cariche
associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai
titolari delle cariche spetta in ogni caso il rimborso delle
spese sostenute.
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Art.
8
L'Assemblea |
| 1.
|
L'Assemblea
è composta da tutti i soci e può essere ordinaria
e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni
associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un
altro associato con delega scritta. Ogni socio non può
ricevere più di due deleghe. |
| 2.
|
|
| 3.
|
L'Assemblea ordinaria ,
viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo, almeno
una volta l’anno per l'approvazione del bilancio consuntivo
ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo
o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
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| 4.
|
L'assemblea straordinaria
delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
e sullo scioglimento dell'Associazione. |
| 5.
|
L'assemblea ordinaria
e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato
direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza
di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai
presenti. |
| 6.
|
Le convocazioni devono essere
effettuate mediante avviso scritto, esposto in bacheca presso
la sede e la pubblicazione nel sito Internet dell'associazione,
con almeno quindici giorni di preavviso dalla data della riunione,
contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della
prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di
convocazione normale o di mancato rispetto dei termini di
preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano
di persona o per delega tutti i soci e tutti i componenti
del Comitato direttivo.
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| 7.
|
L'assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, é validamente costituita
in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà più uno dei soci. In seconda
convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria,
é validamente costituita qualunque sia il numero dei
soci intervenuti o rappresentati.
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| 8.
|
Le deliberazioni
dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza
dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante
lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del
patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati. |
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Art.
9
Il
Comitato direttivo |
| 1.
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Il Comitato
direttivo è formato da tre a undici membri, nominati
dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del
Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
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| 2.
|
Nel caso in cui per dimissioni
o altre cause uno o più dei componenti il comitato
decadono dall'incarico, il Comitato direttivo può
provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra
i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere
dell'intero Comitato direttivo; nell'impossibilità
di attuare detta modalità, il Comitato direttivo
può nominare altri soci che rimangono in carica fino
alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato
direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un
nuovo Comitato direttivo.
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| 3.
|
Il Comitato
direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice presidente
ed un Segretario.
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| 4.
|
Al Comitato direttivo spetta
di:
Curare
l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
Predisporre
il bilancio consuntivo;
Nominare
il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
Deliberare
sulle domande di nuove adesioni;
Provvedere
agli affari d’ordinaria e straordinaria amministrazione che
non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compresa
la determinazione della quota associativa annuale.
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| 5.
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Il Comitato
direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di
sua assenza dal Vice presidente o dal Membro più anziano.
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| 6.
|
Il Comitato
direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno, o quando almeno due dei componenti né
faccia richiesta ed in ogni caso una volta l’anno per la predisposizione
del progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea degli
Associati entro il mese d’Aprile. Assume le proprie deliberazioni
con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti.
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| 7.
|
Le convocazioni
devono essere effettuate mediante avviso scritto via e-mail
da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione
e la pubblicazione nel sito Internet dell'associazione, contenente
l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In
difetto di convocazione normale o di mancato rispetto dei
termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze
cui partecipano tutti i membri del Comitato direttivo.
|
| 8.
|
I verbali di
ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario
e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza,
vengono conservati agli atti.
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| TOP |
Art.
10
Il
Presidente |
| 1.
|
Il Presidente, nominato dal
Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso
nonché l'Assemblea dei soci.
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| 2.
|
Al
Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o
impedimento, le sue funzioni spettano al Vice presidente o al
Membro più anziano. |
| 3.
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In caso di
necessità e d'urgenza, assume i provvedimenti di competenza
del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione
successiva.
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| TOP |
Art.
12
Gratuità
delle cariche associative |
| 1.
|
Ogni carica associativa viene
ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti come
da articolo 2 punto 3.
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| 2.
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Le
sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio
decadono allo scadere del triennio medesimo. |
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Art.
13
Quota
sociale |
| 1.
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La quota associativa a carico
degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è
annuale; non è frazionabile né ripetibile in
caso di recesso o di perdita della qualità d'aderente. |
| 2.
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Gli
aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali,
non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né
prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi
non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
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| TOP |
Art.
14
Bilancio |
| 1.
|
Ogni anno devono essere redatti,
a cura del comitato i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza
di voti.
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| 2.
|
Dal
bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e
i lasciti ricevuti. |
| 3.
|
Il
bilancio deve coincidere con l'anno solare. |
| TOP |
Art.
15
Modifiche
allo statuto |
| 1.
|
Le proposte di modifica allo statuto possono
essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno
cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate
dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta
degli aderenti all'organizzazione.
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| TOP |
Art.
16
Norma
finale |
| 1.
|
In caso di scioglimento dell'Associazione,
il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni
di volontariato operanti in identico od analogo settore, come
previsto dalle norme vigenti.
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| TOP |
Art.
17
Norma
di rinvio |
| 1.
|
Per quanto non previsto dal presente statuto,
si fa riferimento al codice civile ed ad altre norme di legge
vigenti in materia di volontariato.
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| TOP |
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